Art. 1

Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni

In vigore dal 11 apr 2023
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata: 1. l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni 1.   I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di protezione o di sorveglianza sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5. 2.   L’autorità competente può autorizzare i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nelle zone di protezione o di sorveglianza: a) i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello situato nella stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata; oppure b) quando non è possibile macellare gli animali nella stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello situato quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, per la macellazione immediata. 3.   I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5. 4.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di quest’ultima, ma all’interno del territorio della Spagna quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello per la macellazione immediata. 5.   I mezzi di trasporto utilizzati per il movimento degli ovini e dei caprini dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza o dalle ulteriori zone soggette a restrizioni: a) soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente; c) trasportano unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario.» ; 2. l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Applicazione La presente decisione si applica fino al 20 settembre 2023.» . 3. L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

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