Art. 1
Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni
In vigore dal 11 apr 2023
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata:
1.
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni
1. I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di protezione o di sorveglianza sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5.
2. L’autorità competente può autorizzare i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nelle zone di protezione o di sorveglianza:
a)
i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello situato nella stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata;
oppure
b)
quando non è possibile macellare gli animali nella stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello situato quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, per la macellazione immediata.
3. I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
4. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di quest’ultima, ma all’interno del territorio della Spagna quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello per la macellazione immediata.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per il movimento degli ovini e dei caprini dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza o dalle ulteriori zone soggette a restrizioni:
a)
soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;
c)
trasportano unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario.»
;
2.
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 20 settembre 2023.»
.
3.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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