Art. 1
Modifiche
In vigore dal 5 apr 2023
Modifiche
L’ della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è modificato come segue:
1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono remunerate all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base le partecipazioni nei seguenti conti accesi presso la BCE:
a)
conti accesi presso la BCE in conformità alla decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea (*1), alla decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea (*2), alla decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea (*3), alla decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea (*4) e al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (*5);
b)
altri conti di deposito per il Meccanismo europeo di stabilità e per la European Financial Stability Facility non contemplati alla lettera a).
Tuttavia, quando sui relativi conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento oppure all’euro short-term rate (€STR), se superiore.
(*1) Decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35)."
(*2) Decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24)."
(*3) Decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10)."
(*4) Decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7)."
(*5) Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).»;"
2.
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il tasso di cui al paragrafo 1 si applica anche al conto dedicato acceso presso la BCE in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e utilizzati ai fini delle giacenze monetarie prudenziali in relazione a:
a)
NextGenerationEU (“NGEU”);
b)
lo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria+) (**);
c)
qualsiasi altro programma di finanziamento dell’Unione europea che la BCE e la Commissione possano convenire di includere.
Tuttavia, un importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato non superiore a 20 miliardi di euro è remunerato allo zero per cento o all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base, se superiore.
(*) C (2021)2502 final."
(**) Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria+) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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