Art. 3

Riesame della designazione

In vigore dal 3 apr 2023
Riesame della designazione La designazione come impianto di prova dell'Unione di cui agli della presente decisione è riesaminata conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 entro il 24 aprile 2028 e successivamente ogni 5 anni.
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