Art. 1
In vigore dal 31 mar 2023
Le misure di cui all’articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC si applicano a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2023/434.
Storico versioni
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