Art. 1

In vigore dal 28 mar 2023
1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione nella procedura scritta del comitato misto istituito a norma dell'articolo 48 dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che istituisce un sottocomitato per la cooperazione marittima e ne adotta il mandato, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell'Unione possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.
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