Art. 1
Istituzione del sottocomitato per la cooperazione marittima e adozione del suo mandato
In vigore dal 28 mar 2023
Istituzione del sottocomitato per la cooperazione marittima e adozione del suo mandato
1. È istituito il sottocomitato per la cooperazione marittima in quanto sottocomitato specializzato del comitato misto.
2. Il mandato di cui all'allegato B della decisione n. 2/2020 del comitato misto, del 28 gennaio 2020, si applica anche al sottocomitato per la cooperazione marittima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:718:oj#art-1