Art. 1
In vigore dal 20 mar 2023
La decisione (PESC) 2020/472 è così modificata:
1)
all', paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Uno Stato membro che presta assistenza a EUNAVFOR MED IRINI nello smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati si impegna, previa trasmissione da parte di EUNAVFOR MED IRINI di un certificato di sequestro, a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati, nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili. EUNAVFOR MED IRINI fornisce a tale Stato membro un certificato di smaltimento.»;
2)
all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Per il periodo dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2025 l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED IRINI è pari a 16 921 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 10 % in impegni e al 5 % in pagamenti.»
;
3)
all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. EUNAVFOR MED IRINI termina il 31 marzo 2025.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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