Art. 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

In vigore dal 16 mar 2023
Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’, e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sulle attività, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’uso degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal CPS; c) ispezioni, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare visite in loco su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza, l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:599:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo