Art. 1
Prefinanziamento
In vigore dal 13 mar 2023
La decisione (PESC) 2021/509 è così modificata:
1.
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il massimale finanziario per l’attuazione dello strumento per il periodo 2021-2027 è di 7 979 000 000 EUR a prezzi correnti.»
;
2.
all’articolo 4, è aggiunta la lettera seguente:
«g)
“esercitazione”: un’esercitazione militare dell’Unione in ambito PSDC o la componente militare di un’esercitazione civile in ambito PSDC condotta conformemente alla politica delle esercitazioni dell’Unione europea nel quadro della PESC.»;
3.
all’articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3 bis. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, ciascun amministratore può proporre al comitato di iscrivere nei titoli del bilancio per un dato anno, sotto la propria responsabilità, ulteriori stanziamenti per impegni relativi a pagamenti finanziati con i contributi versati in anticipo di cui all’articolo 29, paragrafo 15, per coprire esigenze di attuazione impreviste. Gli ulteriori stanziamenti per impegni iscritti in bilancio sono detratti dai massimali finanziari annuali in anni futuri.»
;
4.
all’articolo 26, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. I contributi degli Stati membri in un dato anno non superano la rispettiva quota del massimale di pagamento di cui all’articolo 25, paragrafo 2. Tale limite non si applica ai contributi supplementari a norma del paragrafo 7 del presente articolo risultanti dalle astensioni dalle misure di assistenza oppure ai contributi versati in anticipo di cui all’articolo 29, paragrafo 15.»
;
5.
l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Prefinanziamento
1. Lo strumento dispone di un sistema di deposito minimo per il prefinanziamento delle operazioni di reazione rapida dell’Unione, delle misure urgenti di cui all’articolo 58 e, previa autorizzazione del comitato, delle misure di assistenza individuali, qualora non siano disponibili fondi sufficienti e la procedura ordinaria per la riscossione dei contributi non consenta di soddisfare in tempo utile le esigenze. I depositi minimi sono gestiti dal rispettivo amministratore.
2. L’importo dei depositi minimi è deciso e, se necessario, riveduto dal comitato sulla base di proposte presentate dall’amministratore.
3. Ai fini del prefinanziamento dei depositi minimi, gli Stati membri:
a)
versano i contributi allo strumento in anticipo; o
b)
quando il Consiglio decide di avviare un’operazione di reazione rapida a cui contribuiscono, approva una misura urgente, o quando il comitato ne autorizza l’utilizzo per le misure di assistenza individuali a norma del paragrafo 1, ed è necessario ricorrere al deposito minimo, versano i loro contributi entro dieci giorni dall’invio della richiesta a concorrenza dell’importo di riferimento dell’operazione di reazione rapida o del costo autorizzato della misura urgente o della misura di assistenza individuale, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.»
;
6.
all’articolo 29, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le parti utilizzate dei contributi versati in anticipo ai depositi minimi sono reintegrate incrementando il contributo degli Stati membri interessati nella successiva richiesta ordinaria di contributi, a meno che essi non abbiano reintegrato in precedenza il proprio contributo. Se risulta necessario ricorrere al deposito minimo e, nel frattempo, gli Stati membri interessati non hanno provveduto a reintegrare il proprio contributo, essi versano l’eventuale importo necessario entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b).»
;
7.
all’articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente:
«15. In aggiunta ai pagamenti effettuati a seguito di una richiesta di contributi inviata in conformità del presente articolo, uno Stato membro può, su base volontaria e di concerto con l’amministratore responsabile, pagare contributi versati in anticipo in un dato esercizio. In tal caso, lo Stato membro che ha fornito il contributo versato in anticipo indica, di concerto con l’amministratore responsabile, gli esercizi durante i quali tale importo è detratto dai suoi contributi futuri.»
;
8.
All’articolo 73 è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’esercitazione militare dell’UE di gestione delle crisi 2023 (MILEX 23) è pari a 5 000 000 EUR. Oltre ai costi comuni ammissibili per le esercitazioni a norma dell’articolo 45, i seguenti costi incrementali sostenuti per fornire sostegno ai quartieri generali e alle forze che partecipano all’esercitazione sono eccezionalmente ammissibili per tale esercitazione:
a)
Trasporto: come indicato nell’allegato IV per il gruppo tattico dell’UE, anche per i suoi abilitanti strategici, e nell’ambito del teatro delle operazioni simulato, delle caserme e degli alloggi temporanei.
b)
Lavori relativi allo schieramento/all’infrastruttura: spese assolutamente necessarie affinché i quartieri generali e le forze che partecipano all’esercitazione conseguano il loro obiettivo.
c)
Marchio di identificazione: contrassegni di identificazione specifici, carte d’identità “Unione europea”, tesserini di riconoscimento, medaglie, bandiere con i colori dell’Unione e altri contrassegni di identificazione della forza o del quartier generale (tranne vestiti, berretti o uniformi).
d)
Costi di funzionamento: costi incrementali per servizi assolutamente necessari per il supporto diretto allo schieramento ai punti di entrata aerei e/o marittimi e nelle aree logistiche e di raccolta.»
;
9.
l’allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
MASSIMALI FINANZIARI ANNUALI
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati entro i limiti dei seguenti importi, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 3 bis, e fatto salvo l’articolo 73, paragrafo 2:
Prezzi correnti, in milioni di EUR
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Prezzi correnti
399
591
980
1 800
1 375
1 400
1 434
»
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