Art. 1
In vigore dal 9 mar 2023
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 228a sessione del Consiglio dell’ICAO, o in qualsiasi sessione successiva, è sostenere l’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti l’emendamento 93 dell’annesso 10, volume I, della convenzione di Chicago senza modifiche sostanziali, è non registrare il disaccordo e notificare la conformità a tale emendamento in risposta alla rispettiva lettera agli Stati dell’ICAO.
3. Qualora il diritto dell’Unione si discosti dai SARP di recente adozione dopo la data prevista di applicazione di tali standard e pratiche raccomandate, la differenza rispetto a tali SARP specifici è notificata all’ICAO conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago. In tal caso la Commissione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, un documento preparatorio che illustri in dettaglio la posizione da adottare a nome dell’Unione sulle differenze dettagliate da notificare all’ICAO.
Storico versioni
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