Art. 3
In vigore dal 7 mar 2023
L’Unione è rappresentata dalla Commissione in seno al comitato congiunto di monitoraggio e revisione istituito a norma dell’articolo 20 dell’accordo.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di controllo e revisione in qualità di membri della delegazione dell’Unione.
Storico versioni
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