Art. 1
In vigore dal 7 mar 2023
La decisione (PESC) 2022/667 è così modificata:
1)
all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«s)
le entità senza scopo di lucro di cui all'allegato.»;
2)
nell'allegato è aggiunto il testo seguente:
«Elenco delle entità senza scopo di lucro che possono attuare, in tutto o in parte, azioni nell'ambito della misura di assistenza:
—
COGINTA».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:510:oj#art-1