Art. 1

In vigore dal 7 mar 2023
La decisione (PESC) 2022/667 è così modificata: 1) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «s) le entità senza scopo di lucro di cui all'allegato.»; 2) nell'allegato è aggiunto il testo seguente: «Elenco delle entità senza scopo di lucro che possono attuare, in tutto o in parte, azioni nell'ambito della misura di assistenza: — COGINTA».
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eli:dec:2023:510:oj#art-1

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