Art. 1

In vigore dal 25 feb 2023
La decisione 2014/512/PESC è così modificata: 1) l'articolo 1 bis bis è così modificato: a) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2023, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»; b) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente: «h) la prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale.»; c) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2023 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.» ; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 11 1.   È vietato, a decorrere dal 27 marzo 2023 far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera. Articolo 1 quaterdecies 1.   È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all', paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) in un impianto di stoccaggio quale definito all', punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di: a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a); o c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b). 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 27 marzo 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la messa a disposizione di capacità di stoccaggio di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione. 4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio. (*1)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36)." (*2)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)»;" 3) all'articolo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   È vietato il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e tecnologie a duplice uso di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.»; «3 bis.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e). 4 bis.   In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver stabilito che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), e h) del presente articolo.» ; 4) all'articolo 3 bis bis è aggiunto il paragrafo seguente: «1 bis.   È vietato il transito attraverso il territorio della Russia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.» ; 5) all'articolo 4 quinquies è aggiunto il paragrafo seguente: «5 quater.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte D, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; 6) all'articolo 4 sexies sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l'Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni relative al volo con almeno 24 ore di anticipo. 6.   In caso di rifiuto di un volo di cui ha ricevuto comunicazione a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione.» ; 7) l'articolo 4 duodecies è così modificato: a) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3 quinquies.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all'esecuzione, fino al 27 maggio 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 2803 e 4002 elencati nell'allegato XXI, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014, cui si applica il paragrafo 3 quinquies bis del presente articolo. 3 quinquies bis.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, fino al 30 giugno 2024, delle quantità seguenti: a) 752 475tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 2803; b) 562 973tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 4002.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quinquies bis e 4 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*3). (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;" 8) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato: a) è aggiunto il paragrafo seguente: "3 quater.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28 e 7219 24 elencati nell'allegato XXIII, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014, cui si applica il paragrafo 3.» ; b) il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 8417 20 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «4 ter.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XXIII, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014 o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.» ; d) il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente: «5 bis.   Nel decidere se rilasciare o no le autorizzazioni di cui ai paragrafi 4 bis, 4 ter e 5, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.» ; 9) l'articolo 4 novodecies è così modificato: a) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   In deroga all' duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2023 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i servizi derivanti dal disinvestimento sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi ovvero a loro esclusivo beneficio; e b) le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo russo o a un utilizzatore finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Russia.» ; b) il paragrafo 4 è così modificato: «4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, 2 o 2 bis entro due settimane dal rilascio.» ; 10) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 vicies I divieti di prestare assistenza tecnica fissati dalla presente decisione non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale. Articolo 4 unvicies 1.   Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dalla presente decisione, le autorità doganali possono svincolare ai sensi dell'articolo 5, punto 26 del codice doganale dell'Unione (*4) le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 di tale codice prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione. 2.   Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci in questione a norma del codice doganale dell'Unione. 3.   Le autorità doganali degli Stati membri non consentono lo svincolo delle merci se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia. 4.   I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi della presente decisione, in particolare il divieto di acquisto, e con la decisione 2014/145/PESC. 5.   Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, sono state presentate in dogana prima del 26 febbraio 2023 e sono state bloccate in applicazione della presente decisione. (*4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" 11) gli allegati sono modificati secondo quanto stabilito nell’allegato della presente decisione. Il punto 11 si applica a una o più entità di cui al punto 3 dell’allegato della presente decisione a decorrere dal 10 aprile 2023 e a condizione che il Consiglio, esaminati i rispettivi casi, decida in tal senso all’unanimità;
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