Art. 1
In vigore dal 25 feb 2023
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1)
all':
a)
al paragrafo 10, lettera a), la data «28 febbraio 2023» è sostituita dalla data «31 magio 2023»;
b)
al paragrafo 17, il riferimento alle «voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato» è sostituito da un riferimento alle «voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 e 200 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato»;
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«21. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 198,199 e 200 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 25 febbraio 2023 oppure, in relazione all'entità di cui alla voce 198 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato, per transazioni finalizzate all'erogazione di fondi, da parte della Jewish Claims Conference, a beneficiari nella Federazione russa entro il 26 novembre 2023, indipendentemente da quando sono stati conclusi le operazioni, i contratti o gli altri accordi. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.
22. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce numero 101 alla rubrica “Entità” dell'allegato oppure la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che:
a)
tali fondi o risorse economiche sono necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione, attualmente o precedentemente controllata da un'entità inserita in elenco alla voce 82 alla rubrica “Entità” dell'allegato;
b)
tale cessione o trasferimento siano ultimati entro il 24 luglio 2023; e
c)
tale cessione o trasferimento siano effettuati sulla base di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con l'entità inserita in elenco alla voce 101, alla rubrica “Entità” dell'allegato, o che coinvolgevano tale entità, prima del 3 giugno 2022.
23. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità inserita in elenco di cui alla voce 190 alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con l'entità, o che coinvolgevano tale entità, prima del 25 febbraio 2023».
2)
l'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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