Art. 1

In vigore dal 24 feb 2023
1.   Gli Stati membri possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici nell’ambito della componente comune della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) (in appresso «ICS2») fino al 30 giugno 2023, a condizione che l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici non pregiudichi lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e gli altri Stati membri né lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell’applicazione della normativa doganale. 2.   Onde soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il sistema elettronico di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 («CRMS») per scambiare informazioni come segue: a) le autorità doganali degli Stati membri alle quali sono state comunicate le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata tramite l’ICS2, di cui all’articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, comunicano i risultati della loro analisi dei rischi all’ufficio doganale di prima entrata nello Stato membro cui è concessa una deroga di cui al paragrafo 1; b) l’ufficio doganale di prima entrata di cui all’articolo 186, paragrafo 7, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 comunica la raccomandazione di controllare le merci a un ufficio doganale, di cui al medesimo paragrafo, secondo comma, di uno Stato membro cui è concessa la deroga di cui al paragrafo 1; c) l’ufficio doganale di cui all’articolo 186, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, di uno Stato membro cui è concessa la deroga di cui al paragrafo 1, comunica la decisione relativa al controllo delle merci di cui alla lettera b) a tutti gli uffici doganali potenzialmente interessati dal movimento delle stesse; d) l’ufficio doganale di uno Stato membro cui è concessa la deroga di cui al paragrafo 1 comunica i risultati del controllo da esso effettuato alle altre autorità doganali degli Stati membri, conformemente all’articolo 186, paragrafo 7 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni

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