Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 22 feb 2023
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata MON-941ØØ-2;
b)
mangimi contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata MON-941ØØ-2;
c)
prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata MON-941ØØ-2 per usi diversi da quelli indicati alla lettere a) e b) del presente articolo, ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:416:oj#art-2