Art. 1
In vigore dal 20 feb 2023
All’articolo 10 della decisione (PESC) 2022/266, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 24 febbraio 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:388:oj#art-1