Art. 1
Istituzione, obiettivi, portata e durata
In vigore dal 20 feb 2023
Istituzione, obiettivi, portata e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore del Regno hascemita di Giordania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità delle forze armate giordane (FAG) per garantire la sicurezza nazionale e la stabilità della Giordania attraverso il potenziamento dei suoi servizi medici militari, delle brigate di ingegneri e delle unità operative incaricate di garantire la sicurezza delle sue frontiere e, pertanto, di proteggere meglio i civili in caso di crisi ed emergenze.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
un ospedale mobile completamente attrezzato (ruolo 1) per curare i soldati feriti, cui si aggiungono ambulanze completamente attrezzate con capacità MEDEVAC;
b)
unità del genio attrezzate per sostenere più efficacemente le unità schierate sul terreno, in particolare lungo le frontiere;
c)
apparecchiature tattiche [sistemi aerei senza equipaggio (UAS) e contrasto ai sistemi aerei senza equipaggio (C-UAV)], nonché sostegno alle FAG per sviluppare una capacità di contrasto ai sistemi senza equipaggio.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto firmato dall’amministratore delle misure di assistenza, che agisce come ordinatore, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509, anche nel contesto delle intese amministrative a norma dell’articolo 37 della stessa decisione.
Storico versioni
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