Art. 1
Applicazione
In vigore dal 17 feb 2023
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’autorità competente può autorizzare i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna:
—
i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per la macellazione immediata.»;
2)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2023.»;
3)
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2023:414:oj#art-1