Art. 1

Applicazione

In vigore dal 17 feb 2023
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata: 1) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’autorità competente può autorizzare i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna: — i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per la macellazione immediata.»; 2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Applicazione La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2023.»; 3) l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

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