Art. 2

In vigore dal 14 feb 2023
1.   All’atto della ratifica del protocollo, gli Stati membri che, all’atto della firma del protocollo, non hanno formulato riserve, dichiarazioni, notifiche o comunicazioni in conformità delle sezioni da 1 a 3 dell’allegato della presente decisione vi procedono all’atto del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del protocollo. 2.   In seguito alla ratifica, accettazione o approvazione del protocollo, gli Stati membri rispettano inoltre le indicazioni previste nella sezione 4 dell’allegato della presente decisione.
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