Art. 2
In vigore dal 14 feb 2023
1. All’atto della ratifica del protocollo, gli Stati membri che, all’atto della firma del protocollo, non hanno formulato riserve, dichiarazioni, notifiche o comunicazioni in conformità delle sezioni da 1 a 3 dell’allegato della presente decisione vi procedono all’atto del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del protocollo.
2. In seguito alla ratifica, accettazione o approvazione del protocollo, gli Stati membri rispettano inoltre le indicazioni previste nella sezione 4 dell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:436:oj#art-2