Art. 5

In vigore dal 14 feb 2023
La posizione comune 2003/495/PESC è modificata come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « Tutti i fondi o altre attività finanziarie o risorse economiche: a) appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi dell'UNSCR 1518 (2003) (“comitato delle sanzioni”); o b) che sono stati trasferiti dall'Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell'ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato per le sanzioni; sono congelati senza indugio e, salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso possono essere usati per soddisfare tale vincolo o decisione, sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al meccanismo istituito dal governo iracheno per succedere al Fondo di sviluppo per l'Iraq secondo le condizioni previste dalle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza.» ; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 ter Gli non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta: a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.».
Storico versioni

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