Art. 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

In vigore dal 6 feb 2023
La decisione (PESC) 2021/1013 è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato di Terhi HAKALA quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale è prorogato fino al 28 febbraio 2025. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).» ; 2) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2023 al 28 febbraio 2025 è pari a 2 665 000 EUR.»; 3) all’articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2024.».
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