Art. 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

In vigore dal 2 feb 2023
Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi istituiti a norma dell’ e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle UAF sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature è organizzato in modo conforme al quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire l’obiettivo di cui all’, paragrafo 2.
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