Art. 1
In vigore dal 2 feb 2023
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza nonché la manutenzione, la riparazione e l’adattamento di materiale e piattaforme militari finanziati dall’EPF, concepiti per l’uso letale della forza, e di materiale identico, da parte di personale militare nei siti militari o in forme miste di cooperazione civile-militare o nelle fabbriche, come richiesto dall’Ucraina.»
;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 3 120 000 000 EUR.»
;
3)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 3 120 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.»
;
4)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR. L’importo di 1 280 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022. Le spese relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023».
5)
all’articolo 4, il paragrafo 4, lettera j), è sostituito dal seguente:
«j)
dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell’Interno e della comunità nazionale della Germania.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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