Art. 1

In vigore dal 1 feb 2023
Gli Stati membri possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione di custodia temporanea, di cui all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 952/2013, per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea fino al 31 dicembre 2023 e per la dichiarazione di custodia temporanea per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione con altri modi di trasporto fino al 29 febbraio 2024.
Storico versioni

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