Art. 3
Uso dell’UMF
In vigore dal 1 feb 2023
Uso dell’UMF
1. Lo standard UMF può essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.
2. Lo standard UMF è utilizzato per descrivere le informazioni scambiate tra i sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni, fatte salve le disposizioni specifiche relative alle componenti dell’interoperabilità di cui agli .
3. Lo standard UMF non è obbligatorio per la descrizione di elementi di dati conservati in un sistema di informazione o in una banca dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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