Art. 1

Definizione

In vigore dal 1 feb 2023
Definizione Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: (1) «sistema di informazione»: un sistema centrale o nazionale di trattamento dei dati e una delle seguenti componenti dell’interoperabilità: il portale di ricerca europeo (ESP), l’archivio comune di dati di identità (CIR) e il rilevatore di identità multiple (MID).
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eli:dec_impl:2023:220:oj#art-1

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