Art. 1
Definizione
In vigore dal 1 feb 2023
Definizione
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«sistema di informazione»: un sistema centrale o nazionale di trattamento dei dati e una delle seguenti componenti dell’interoperabilità: il portale di ricerca europeo (ESP), l’archivio comune di dati di identità (CIR) e il rilevatore di identità multiple (MID).
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2023:220:oj#art-1