Art. 1

In vigore dal 23 gen 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») istituito dall’articolo 65 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in riferimento alla modifica dell’allegato XI-B dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato SPS accluso alla presente decisione. Modifiche tecniche di lieve entità del progetto di decisione del sottocomitato SPS accluso alla presente decisione che non pregiudichino il conseguimento dell’obiettivo di tali modifiche dell’allegato XI-B dell’accordo, possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione in sede di sottocomitato SPS senza ulteriore decisione del Consiglio.
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