Art. 1
In vigore dal 23 gen 2023
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere il personale delle Nazioni Unite o dell’utilizzo da parte di tale personale, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM);
b)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS) e i suoi partner strategici o dell’utilizzo da parte di tale missione e di tali partner, operanti unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana (UA), e in cooperazione e coordinamento con l’ATMIS;
c)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere le attività di formazione e di sostegno dell’Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d’America, nonché tutte le altre forze statali che operano nell’ambito del piano di transizione per la Somalia o che hanno concluso un accordo sullo status delle forze o un memorandum d’intesa con il governo federale della Somalia ai fini della risoluzione 2662 (2022) delle Nazioni Unite, a condizione che informino il comitato delle sanzioni in merito alla conclusione di tali accordi, o dell’utilizzo da parte di detti attori;
d)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a livello nazionale e locale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo. La fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue:
i)
la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto dell’approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, e possono essere effettuati in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica da parte della Somalia, degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che forniscono assistenza;
ii)
la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni a fini informativi, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, presentata con cinque giorni lavorativi di anticipo da parte della Somalia, degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che forniscono assistenza;
e)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
f)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento, da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali o subregionali, di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le autorità somale hanno la responsabilità principale di notificare al comitato delle sanzioni ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui agli allegati II e III alle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, conformemente al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo. Le notifiche contengono gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, inclusi il tipo, i numeri di matricola, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le informazioni d’interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.»
;
c)
il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:
«4 bis. La Somalia o lo Stato membro che effettua la fornitura o l’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che fornisce l’assistenza trasmette al comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dalla consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, la notifica di avvenuta consegna, in forma di conferma scritta del completamento della stessa, inclusi i numeri di matricola degli armamenti e del materiale connesso di qualsiasi tipo oggetto della consegna, le informazioni relative alla spedizione, la polizza di carico, i manifesti di carico o le distinte dei colli e il luogo specifico di stoccaggio.»
;
d)
il paragrafo 4 ter è soppresso;
e)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Sono vietati la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione per l’uso di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti conformemente all’, paragrafo 3, lettera d), unicamente per lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, a qualsiasi persona o entità che non presti servizio presso le istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a cui erano venduti o forniti originariamente oppure allo Stato membro o all’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che effettua la vendita o la fornitura.»
;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni:
a)
che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:
i)
la pianificazione, la direzione o l’esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;
ii)
gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;
iii)
gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l’ATMIS;
b)
che hanno violato l’embargo sulle armi o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi o il divieto di fornire la relativa assistenza di cui all’;
c)
che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;
d)
che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;
e)
che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;
f)
che sono associate ad Al-Shabaab o ad atti e attività che indicano che una persona o entità è associata ad Al-Shabaab compresi:
i)
la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Shabaab;
ii)
la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso ad Al-Shabaab; e
iii)
il reclutamento per Al-Shabaab o qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, o il sostegno in altro modo di atti o attività dello stesso.
2. L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato I.»
.
3)
l’articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 bis
Conformemente ai punti da 11 a 21 dell’UNSCR 2182 (2014), gli Stati membri possono ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, quali le “Forze marittime congiunte”, in cooperazione con il governo federale della Somalia, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che:
a)
trasportino carbone di legna dalla Somalia in violazione del divieto concernente il carbone di legna;
b)
trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Somalia;
c)
trasportino armi o equipaggiamenti militari destinati a persone o entità designate dal comitato delle sanzioni;
d)
trasportino componenti di ordigni esplosivi improvvisati (improvised explosive device – IED) individuati nell’allegato C, parte I, della risoluzione 2662 (2022) delle Nazioni Unite in violazione del divieto relativo ai componenti di IED.»
.
4)
l’allegato II è sostituito dall’allegato I della presente decisione.
5)
l’allegato III è sostituito dall’allegato II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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