Art. 1

In vigore dal 17 gen 2023
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 è così modificato: 1) nella regola IV, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni del comitato di selezione sono riservate e sono adottate a porte chiuse. Quando l’audizione dei candidati si svolge mediante videoconferenza, il comitato di selezione può deliberare utilizzando le stesse modalità di comunicazione. Il comitato di selezione assicura la parità di trattamento dei candidati. Le riunioni del comitato di selezione sono valide solo se almeno nove dei suoi membri sono presenti.»; 2) la regola VI è così modificata: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Non appena riceve le candidature, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio nell’avviso di posto vacante. I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità sono esclusi dalle fasi successive della procedura. Il comitato di selezione stabilisce una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti secondo le loro qualifiche ed esperienza, sulla base della documentazione e delle informazioni figuranti nella candidatura o fornite a seguito di una richiesta a norma della regola V. Al fine di stabilire l’elenco ristretto di candidati di cui alla regola VII, paragrafo 1, il comitato di selezione sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria. L’audizione si svolge di persona o, con decisione motivata del comitato di selezione, di propria iniziativa o su richiesta del candidato, mediante videoconferenza. Prima di decidere di propria iniziativa di svolgere un’audizione mediante videoconferenza, il comitato di selezione consente al candidato di esprimere il proprio parere.»; b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione sente i candidati designati. L’audizione si svolge di persona o, con decisione motivata del comitato di selezione, di propria iniziativa o su richiesta del candidato, mediante videoconferenza. Prima di decidere di propria iniziativa di svolgere un’audizione mediante videoconferenza, il comitato di selezione consente al candidato di esprimere il proprio parere.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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