Art. 3
In vigore dal 17 gen 2023
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione di cui all' è pari a 1 042 614,72 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con l'FRS. La convenzione di sovvenzione dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione.
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