Art. 1
In vigore dal 11 gen 2023
Le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per ciascuno Stato membro per anno scolastico nel periodo dal 1o agosto 2023 al 31 luglio 2029 sono stabilite nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:106:oj#art-1