Art. 1
In vigore dal 10 gen 2023
La decisione 2014/219/PESC è così modificata:
1)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
agevolare un nuovo dispiegamento delle FSI al centro del Mali, se il comitato politico e di sicurezza decide che le condizioni sono soddisfatte, e facilitare lo spiegamento delle FSI nel sud del Mali, con particolare attenzione alla polizia nazionale; e»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. L'EUCAP Sahel Mali sostiene gli sforzi di comunicazione strategica volti a promuovere i valori dell'Unione, favorire l'azione dell'Unione e denunciare le violazioni e gli abusi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di forze straniere in Mali.»
;
2)
all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 1o febbraio 2023 e il 31 gennaio 2025 è pari a 73 196 375,74 EUR.»;
3)
all'articolo 17, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. L'AR è autorizzato a comunicare alle agenzie dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare a Frontex ed Europol, informazioni classificate UE, compresi i documenti, prodotte ai fini dell'EUCAP Sahel Mali fino al pertinente livello di classificazione rispettivamente per ciascuna di esse, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono adottate disposizioni tecniche.»
;
4)
all'articolo 18, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Essa si applica fino al 31 gennaio 2025.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:96:oj#art-1