Art. 5

Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE

In vigore dal 30 dic 2022
Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE 1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023, la Hrvatska narodna banka contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all’importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre 2022. 2.   I contributi della Hrvatska narodna banka sono determinati conformemente all’articolo 48.2 dello statuto del SEBC. I riferimenti contenuti nell’articolo 48.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» si riferiscono alle rispettive ponderazioni della Hrvatska narodna banka e delle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l’euro nello schema di capitale della BCE, ai sensi della decisione (UE) 2020/140 (BCE/2020/6). 3.   Ai fini del paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi finanziari. 4.   Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’approvazione, da parte del Consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2022, la BCE calcola e conferma alla Hrvatska narodna banka l’ammontare del contributo a suo carico di cui al paragrafo 1. 5.   Il secondo giorno lavorativo successivo all’approvazione del bilancio della BCE per il 2022 da parte del Consiglio direttivo, la Hrvatska narodna banka paga alla BCE, mediante TARGET2: a) l’ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4, meno ogni eventuale somma trasferita in eccedenza al credito di cui all’, paragrafo 1, alle date di regolamento specificate nell’, paragrafi 5 e 7 (un «contributo anticipato»); e b) l’interesse maturato sull’ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4 dal 1o gennaio 2023 fino alla data del pagamento, meno i contributi anticipati. 6.   Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d’interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:135:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo