Art. 1

Misure da applicare nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 20 dic 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata: 1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Misure da applicare nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni 1.   I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   I seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna, possono essere autorizzati dall’autorità competente, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per essere immediatamente macellati; b) i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso uno stabilimento situato al di fuori dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, alle seguenti condizioni: i) gli animali destinati ai movimenti sono stati detenuti nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni; ii) gli ovini e i caprini devono restare nello stabilimento di destinazione per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi all’arrivo, salvo qualora siano spostati direttamente da tale stabilimento in un macello per essere immediatamente macellati; iii) gli ovini e i caprini destinati ai movimenti devono soddisfare una delle seguenti prescrizioni: — entro 48 ore prima del carico, gli ovini e i caprini presenti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti a un esame clinico e non hanno mostrato segni clinici o lesioni tipici del vaiolo degli ovini e dei caprini; oppure — gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano, sulla base dell’esito favorevole di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, altre garanzie analoghe in materia di sanità animale richieste dall’autorità competente del luogo di origine. 3.   I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini: a) soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) sono puliti e disinfettati conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente; c) comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario.»; 2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Applicazione La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2023.». 3) L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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