Art. 1
In vigore dal 19 dic 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, figura nel progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:2575:oj#art-1