Art. 15
Fatturazione dei costi di finanziamento
In vigore dal 19 dic 2022
Fatturazione dei costi di finanziamento
1. Il costo del finanziamento è calcolato in relazione a ciascuna erogazione alla fine del periodo di vigenza del tasso di interesse stabilito nell’avviso di conferma.
2. La fatturazione ha luogo al termine del periodo di vigenza del tasso di interesse stabilito nell’avviso di conferma. Per quanto concerne le erogazioni come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 e le erogazioni per lo strumento AMF+, qualora l’Ucraina chieda sovvenzioni per i relativi costi, le fatture possono essere raggruppate per trimestre dell’anno.
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