Art. 1
In vigore dal 19 dic 2022
L'articolo 3 bis della decisione 2010/452/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 bis
L'EUMM Georgia schiera una squadra in Armenia per rafforzare la consapevolezza dell'Unione in merito alla situazione della sicurezza, al fine di contribuire alla pianificazione e alla preparazione di un'eventuale missione civile in ambito PSDC in Armenia.
Tale compito si conclude quando il Consiglio decide in tal senso.».
Storico versioni
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Proeli:dec:2022:2507:oj#art-1