Art. 2
Modifiche alla decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30)
In vigore dal 16 dic 2022
Modifiche alla decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30)
All’ della decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30), il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il conto dedicato acceso presso la BCE ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e utilizzato ai fini delle giacenze monetarie prudenziali relative al NextGenerationEU (“NGEU”) e relative allo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) è remunerato al tasso dello zero per cento o all’euro short-term rate (EURSTR), se superiore, eccetto ove l’importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato ecceda i 20 miliardi di euro, nel cui caso l’importo in eccesso rispetto ai 20 miliardi di euro è remunerato al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all’euro short-term rate (EURSTR), se inferiore.
Storico versioni
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