Art. 1

In vigore dal 16 dic 2022
L’ della decisione 2014/145/PESC è così modificato: 1) al paragrafo 10, lettera a), la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «28 febbraio 2023»; 2) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente: «15.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione dell’entità inserita in elenco alla voce 108 sotto la rubrica “Entità” dell’allegato di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare, entro il 17 giugno 2023, una vendita e un trasferimento in corso di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione. Tale termine non convalida retroattivamente i disinvestimenti non conformi ai requisiti necessari a norma della presente decisione.»; 3) il paragrafo 17 è sostituito dal seguente: «17.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127 dell’elenco, alla rubrica "Entità" dell’allegato, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, per ciascuna operazione pertinente separatamente, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche elencate alla rubrica “Persone” dell’allegato che, prima del loro inserimento in elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, o la messa a disposizione di tali persone di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse sono necessari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, verso paesi terzi al fine di affrontare la sicurezza alimentare. Lo Stato membro interessato, al momento di autorizzare tali operazioni, agisce in stretta cooperazione con la Commissione. Esso informa gli altri Stati membri di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.»; 4) è aggiunto il paragrafo seguente: «20.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 126 e 127 alla rubrica “Entità” dell’allegato, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 17 giugno 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 16 dicembre 2022. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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