Art. 2

In vigore dal 15 dic 2022
1.   È sospeso il 55 % degli impegni di bilancio nell'ambito dei seguenti programmi operativi della politica di coesione, una volta approvati: a) programma operativo per l'ambiente e l'efficienza energetica Plus; b) programma operativo per il trasporto integrato Plus; c) programma operativo per lo sviluppo del territorio e degli insediamenti Plus. 2.   Quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non sono assunti impegni giuridici con trust di interesse pubblico costituiti sulla base della legge ungherese IX del 2021 né con eventuali enti partecipati da tali trust di interesse pubblico.
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