Art. 2

In vigore dal 14 dic 2022
In deroga all’, un documento di viaggio russo di cui all’ può essere accettato: a) se il suo titolare era cittadino russo prima della data pertinente indicata nell’atto di esecuzione di cui all’ o se il titolare è un discendente di tale cittadino russo; b) se il suo titolare era un minore o una persona giuridicamente incapace al momento del rilascio di tale documento di viaggio. Gli Stati membri possono consentire l’ingresso nel loro territorio, in singoli casi, ai titolari di documenti di viaggio contemplati dalla presente decisione, a norma degli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 810/2009 e dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399. La presente decisione non pregiudica l’acquis dell’Unione in materia di asilo, in particolare il diritto di chiedere protezione internazionale.
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