Art. 3
In vigore dal 14 dic 2022
La presente decisione è abrogata se:
a)
è chiaramente dimostrato che il sistema volontario «KZR INiG» non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
b)
il sistema volontario «KZR INiG» non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;
c)
il sistema volontario «KZR INiG» non attua i criteri di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all’articolo 29, paragrafo 8, o all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.
Storico versioni
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