Art. 1

In vigore dal 12 dic 2022
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 6 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ("accordo") per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno e la proroga dell'accordo, compresa la sua durata, si basa sui progetti di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione (3). I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali dei progetti di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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