Art. 1

In vigore dal 12 dic 2022
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato doganale si basa sul progetto di decisione del comitato doganale accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel comitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione.
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