Art. 12
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 12 dic 2022
Comunicazione di informazioni
1. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUMPM Niger, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini di EUMPM Niger, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), che stabilisce le norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE:
a)
fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; oppure
b)
fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare al Niger le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUMPM Niger, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l’AR e le autorità competenti del Niger.
3. L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative a EUMPM Niger e coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).
4. L’AR può delegare le competenze di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, ai funzionari del servizio europeo per l’azione esterna e/o al comandante della missione dell’UE e/o al comandante della forza della missione dell’UE.
Storico versioni
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