Art. 1
Coerenza della risposta dell’UE
In vigore dal 12 dic 2022
L’azione comune 2008/851/PESC è così modificata:
1)
nel titolo, la frase «relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia» è sostituita dalla seguente:
«relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)»;
2)
in tutto il testo, il nome «Atalanta» è sostituito da «EUNAVFOR ATALANTA»;
3)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dai paragrafi seguenti:
«1. L’Unione europea (UE) conduce un’operazione militare volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA).
1 bis. A sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851 (2008) e delle successive risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) in modo conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (“convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”) e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi, EUNAVFOR ATALANTA contribuisce:
—
alla protezione delle navi del PAM che inoltrano l’aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e
—
alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo della Somalia, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, conformemente al mandato definito nelle risoluzioni 1846 (2008) e 1851 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;
4)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Coerenza della risposta dell’UE
1. L’AR, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante della forza dell’UE provvedono a coordinare strettamente le rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.
2. EUNAVFOR ATALANTA opera in stretto coordinamento con la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), con la missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) e con le presenze marittime coordinate nell’Oceano Indiano nordoccidentale. Coopera con l’operazione AGENOR e scambia informazioni con l’iniziativa a guida europea di valutazione della situazione marittima nello stretto di Hormuz (EMASOH).
3. EUNAVFOR ATALANTA sostiene, nei limiti dei mezzi e delle capacità, i programmi pertinenti dell’Unione.»;
5)
all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 10 400 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (*1) è pari allo 0 % per gli impegni e allo 0 % per i pagamenti.
(*1) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).»;"
6)
all’articolo 15, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. EUNAVFOR ATALANTA è autorizzata a diffondere a Interpol, conformemente all’, lettera h), e a Europol, conformemente all’, lettera i), informazioni raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle sue operazioni. Inoltre, EUNAVFOR ATALANTA è autorizzata a trasmettere all’ufficio centrale nazionale Interpol di Mogadiscio le informazioni raccolte su presunte attività di pesca INN nel corso delle sue operazioni.»;
7)
all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. EUNAVFOR ATALANTA si conclude il 31 dicembre 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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