Art. 1

In vigore dal 8 dic 2022
1.   A decorrere dal 1o gennaio 2023 sono eliminati i controlli sulle persone alle frontiere terrestri e marittime interne con la Croazia e le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’allegato si applicano alla Croazia nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. 2.   Per quanto riguarda i controlli sulle persone alle frontiere aeree interne, essi sono soppressi a decorrere dal 26 marzo 2023 e le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui disciplinano l’abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere aeree interne, si applicano a decorrere da tale data. 3.   Tutte le restrizioni all’uso del sistema d’informazione Schengen da parte della Croazia sono abolite a decorrere dal 1o gennaio 2023.
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