Art. 1

In vigore dal 8 dic 2022
1.   Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Tunisia alla convenzione dell’Aia del 1980. 2.   Gli Stati membri, non oltre il 9 dicembre 2023, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Tunisia alla convenzione dell’Aia del 1980, formulata come segue: «[La/Il/I/L’ nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l’adesione della Tunisia alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2022/2450 del Consiglio». 3.   Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell’adesione della Tunisia e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal deposito.
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