Art. 1
In vigore dal 8 dic 2022
1. Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 1980.
2. Gli Stati membri, non oltre il 9 dicembre 2023, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell’interesse dell’Unione, l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 1980, formulata come segue:
«[La/Il/I/L’ nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l’adesione delle Filippine alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2022/2439 del Consiglio».
3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell’adesione delle Filippine e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal deposito.
Storico versioni
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