Art. 1

In vigore dal 8 dic 2022
La decisione 2010/788/PESC è così modificata: 1) All’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2023. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
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